I punti principali della riforma Costituzionale
 











I punti principali della riforma Costituzionale;
BICAMERALISMO ADDIO. E’ il primo articolo nonché il punto principale del ddl Boschi. La funzione legislativa non sarà esercitata più collettivamente dalle due Camere così come previsto dall’articolo 70 della Costituzione. La competenza legislativa sarà quindi appannaggio della sola Camera dei deputati, salvo alcune materie (come le leggi di revisione costituzionale) su cui dovrà intervenire anche il Senato. Rispetto a Palazzo madama, l’aula di Montecitorio ha tolto al Senato le competenze su materie etiche, famiglia e sanità (art. 29 e 32 Cost.). Solo la Camera sarà chiamata a votare la fiducia all’esecutivo. Sulla legge di bilancio, la Camera potrà avere l’ultima parola decidendo, a maggioranza semplice, di non conformarsi ai rilievi posti dal futuro Senato. Che, tra l’altro, sarà anche escluso dal potere di concedere amnistia e indulto. Come nell’attuale testo costituzionale i membri del Parlamentoeserciteranno le loro funzioni "senza vincolo di mandato".
SENATO DEI 100. Altro punto fondamentale è la creazione di un Senato con poteri limitati e composto solo da 100 membri (95 più i 5 di nomina presidenziale). Cambia così l’articolo 57 della Costituzione che invece fissava in 315 il numero dei senatori. I nuovi senatori saranno scelti dai Consigli regionali e dai Consigli delle Province autonome di Trento e Bolzano. Inoltre ciascuna Regione eleggerà un senatore tra i sindaci dei rispettivi territori. La ripartizione dei seggi tra le varie Regioni avverrà "in proporzione alla loro popolazione" ma nessuna Regione potrà avere meno di due senatori. La durata del mandato dei senatori sarà uguale a quella dei propri organi territoriali.
ELEZIONE CAPO STATO, QUORUM SI ALZA. Il ddl mantiene invariata la platea dei Grandi Elettori che sarà composta dal Parlamento in seduta comune, ma non ci saranno più i delegati regionali. La Camera ha cambiato iquorum fissati dal Senato: occorreranno i 2/3 dell’Assemblea nei primi tre scrutini; dal quarto scrutinio sarà sufficiente la maggioranza dei 3/5 dell’Assemblea, mentre dal settimo i 3/5 dei votanti. Cambia così l’articolo 83 della Costituzione. Sarà il presidente della Camera a esercitare "le funzioni del Presidente della Repubblica nel caso in cui questi non possa adempierle", mentre "il Presidente del Senato convoca e presiede il Parlamento in seduta comune". Cambia anche la modalità di elezione dei cinque giudici costituzionali di nomina parlamentare: non sarà più il Parlamento in seduta comune ad eleggerli ma ora tre saranno eletti dalla Camera dei deputati e due dal Senato. Modifiche anche all’articolo che riguarda il rinvio delle leggi da parte del Quirinale: il presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione, ma non su specifiche disposizioni della legge, come previsto invece dal testo uscito daPalazzo Madama.
PROVINCE ABOLITE, PIU’ COMPETENZE ALLO STATO. La scomparsa delle Province dalla Costituzione e della legislazione concorrente tra Stato e Regioni sono il cuore di questa parte del ddl, che, in generale, dà più competenze allo Stato centrale permettendo anche il commissariamento di Regioni ed enti locali in caso di grave dissesto finanziario. Lo Stato, inoltre, potrà esercitare una "clausola di supremazia" verso le Regioni a tutela dell’unità della Repubblica e dell’interesse nazionale. Rispetto al testo del Senato è stata modificata la parte relativa al "federalismo fiscale" e all’introduzione dei costi standard. "Con legge dello Stato sono definiti indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza nell’esercizio delle funzioni pubbliche dei comuni, delle città metropolitane e delle regioni", recita il nuovo articolo 119 della Carta.
ITER LEGISLATIVO. Cambia l’articolo 72 della Costituzionecon l’introduzione di una corsia preferenziale per i disegni di legge del governo che può chiedere che la Camera si pronunci entro 60 giorni. Escluse da questo iter le leggi bicamerali, le leggi elettorali, la ratifica dei trattati internazionali, le leggi che richiedono maggioranze qualificate. La legge prevede che "il procedimento per l’esame di ciascun disegno di legge, da applicare sino alla pronuncia definitiva, è determinato dai presidenti delle Camere, d’intesa tra loro, sulla base dei criteri indicati dai rispettivi Regolamenti". Il Senato potrà chiedere modifiche ai ddl approvati dalla Camera con i 2/3 dei voti, e la Camera potrà non accogliere la richiesta solo con la maggioranza assoluta. La Camera ha inoltre eliminato il cosiddetto "voto bloccato", ossia la possibilità per il governo di far votare un proprio provvedimento entro una data certa e "senza modifiche".
REFERENDUM. Le firme necessarie per chiedere un referendum abrogativo restano 500mila, conil quorum per la validità della consultazione posto al 50% più uno degli elettori (come è adesso). In caso si arrivi a 800mila firme, invece, il quorum si abbassa: sarà sufficiente che vada a votare la metà più uno dei votanti delle ultime elezioni politiche. Sono introdotti i referendum propositivi e d’indirizzo. Per presentare una legge di iniziativa popolare bisognerà raccogliere 150mila firme.
LEGGE ELETTORALE. Si introduce in Costituzione il giudizio preventivo della Corte costituzionale sulle leggi elettorali, ma cambia il quorum necessario per ottenerlo: ora si prevede che sia necessario un quarto dei componenti della Camera (non più un terzo) o almeno un terzo dei componenti del Senato. La Corte si pronuncia entro un mese.
STATO DI GUERRA. Una delle novità approvate alla Camera è quella che riguarda il quorum per deliberare lo stato di guerra: non sarà più sufficiente la maggioranza semplice della sola Camera dei deputati ma servirà lamaggioranza assoluta dei componenti.
GIRO DI VITE SU STIPENDI E RIMBORSI REGIONI. Ai senatori non spetteranno le indennità parlamentari, che invece saranno appannaggio dei soli deputati. Soppresso il Cnel e previsto un tetto agli stipendi di Presidente e consiglieri regionali, che non può essere superiore a quello dei sindaci dei capoluoghi di Regione.









   
 



 
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