Pubblicato il D.Lgs. 24/2011 di recepimento della Direttiva 2009/33/CE: le amministrazioni pubbliche e gli operatori di un servizio pubblico sono obbligati a considerare il consumo e le emissioni dei veicoli al momento dell’acquisto o del noleggio. Da venerdì 8 aprile 2011, i Comuni, le Province, le Regioni, le USL, le Agenzie regionali, gli Enti Parco, i Ministeri, le società che gestiscono servizi pubblici di trasporto di passeggeri, ecc. devono tener conto del consumo e delle emissioni (tra le quali la CO2) dei veicoli adibiti al trasporto su strada (veicoli leggeri, pesanti, autobus) al momento della loro acquisizione (sia tramite acquisto della proprietà che noleggio). Questo è quanto prevede il D.Lgs. n. 24 del 3 marzo 2011 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 24 marzo (entrata in vigore: 8 aprile 2011) che recepisce la Direttiva 2009/33/CE. Il Decreto prevede che vengano considerati almeno i seguenti impatti energetici edambientali relativi all’intero arco di vita utile dei veicoli: il consumo energetico; le emissioni di biossido di carbonio (CO2); le emissioni di ossidi di azoto (NOx); le emissioni di idrocarburi non metanici (NMHC); le emissioni di particolato. Inoltre gli Enti e le società devono considerare anche gli ulteriori impatti ambientali definiti nell’ambito dell’attuazione del Decreto Interministeriale n. 135 dell’11 aprile 2008, ossia del “Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione”, detto “Piano d’Azione Nazionale per il GPP” – PAN GPP (GPP, Green Public Procurement: appalti pubblici verdi). In particolare, l’attuazione del PAN GPP avviene attraverso l’adozione, tramite Decreti del Ministro dell’Ambiente, dei “criteri ambientali minimi” (CAM), (con il DM del 12 ottobre 2009 sono stati adottati i criteri ambientali per la carta in risme e gli ammendanti; con il DM del 22 febbraio 2011 sono stati adottati i criteriambientali per prodotti tessili, arredi, apparati per l’illuminazione pubblica e IT – computer, stampanti, apparecchi multifunzione, fotocopiatrici – si veda ARPATnews n. 55 del 24 marzo 2011). Per dare attuazione al nuovo obbligo, gli Enti e le società devono applicare una delle due seguenti opzioni: a) stabilire “specifiche tecniche” relativi a consumi ed emissioni, ossia definire le prestazioni energetiche ed ambientali che i veicoli devono necessariamente soddisfare (limiti di consumo, limiti di emissioni di CO2, ecc. - vedi l’elenco degli impatti sopra riportato); b) includere consumi ed emissioni tra i criteri di aggiudicazione nel caso aggiudicazione dell’appalto secondo il “criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa” (ossia il criterio del migliore rapporto tra il prezzo e altre caratteristiche, stabilito attraverso l’attribuzione di punteggi ponderativi). Nel caso che gli impatti siano trasformati in valore monetario, deve essere utilizzata la metodologia dicalcolo dei costi d’esercizio definita nel Decreto stesso. Nel soddisfare questo obbligo, gli Enti e le società devono applicare anche le disposizioni attuative del PAN GPP (ossia i “criteri ambientali minimi” per i veicoli quando saranno adottati con Decreto Ministeriale). La metodologia di calcolo dei costi di esercizio nell’intero arco di vita citata al punto b) è articolata in tre punti relativi alle tre tipologie d’impatto (consumo energetico, emissioni di CO2 ed emissioni di altre sostanze inquinanti), come definita dall’art. 5 del D.Lgs. 24/2011: 1.I costi di esercizio nell’intero arco di vita connessi al consumo energetico sono calcolati usando la metodologia seguente: a) il consumo di carburante per chilometro di un veicolo (misurato utilizzando le procedure di prova standardizzate in materia di omologazione) deve essere, in ogni caso, computato in unità di consumo energetico per chilometro (Mj/Km); b) qualora il consumo di carburante sia fornito in unità dimisura diverse da quella di consumo energetico, esso è convertito in consumo di energia per chilometro utilizzando i fattori di conversione di cui alla tabella 1 dell’allegato 1 del Decreto: Allegato 1 - Tabella 1: Contenuto energetico dei combustibili per autotrazione Combustibile Contenuto energetico Combustibile Diesel 36 Mj/litro Benzina 32 Mj/litro Gas naturale/biogas 33-38 Mj/Nm3 Gas di petrolio liquefatto (GPL) 24 Mj/litro Etanolo 21 Mj/litro Biodiesel 33 Mj/litro Emulsioni 32 Mj/litro Idrogeno 11 Mj/Nm3 c) quale “costo per unità di energia” (EUR/Mj) è utilizzato il costo pre-accisa per unità di energia più basso fra quello della benzina e quello del combustibile diesel per autotrazione (per i dati sulla composizione del presso dei carburanti si può consultare l’Osservatorio Prezzi del Ministero dello Sviluppo Economico); d) i costi di esercizio imputabili al consumo energetico di un veicolo nell’intero arco di vita sono calcolatimoltiplicando il chilometraggio relativo all’intero arco di vita indicato alla tabella 3 dell’allegato 1 (se necessario tenendo conto del chilometraggio già effettuato), per il consumo di energia per chilometro di cui alla lettera b) e per il costo per unità di energia di cui alla lettera c). Allegato 1 - Tabella 3: Chilometraggio dei veicoli per il trasporto su strada nell’intero arco di vita Categoria veicolo (categorie M e N di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008, recante recepimento della direttiva 2007/46/CE) Chilometraggio nell’intero arco di vita Autovetture (M1) 200.000 km Veicoli commerciali leggeri (N1) 250.000 km Veicoli commerciali pesanti (N2, N3) 1.000.000 km Autobus (M2, M3) 800.000 km 2. I costi di esercizio nell’intero arco di vita connessi alle emissioni di CO2 sono calcolati usando la metodologia seguente: a) il chilometraggio relativo all’intero arco di vita,indicato alla tabella 3 dell’allegato 1, se necessario tenendo conto del chilometraggio già effettuato, va moltiplicato per le emissioni di CO2 espresse in chilogrammi per chilometro; b) il valore di cui alla lettera a) va moltiplicato per il costo per chilogrammo di CO2 di cui alla tabella 2 dell’allegato 1. Allegato 1 - Tabella 2: Costi per le emissioni nel trasporto su strada CO2 NOx NMHC Particolato 0,04 EUR/kg 0,0088 EUR/g 0,002 EUR/g 0,174 EUR/g 3. I costi di esercizio nell’intero arco di vita connessi alle emissioni di sostanze inquinanti sono calcolati usando la metodologia seguente: a) i costi di esercizio, relativi alle emissioni inquinanti di un veicolo nell’intero arco di vita, sono calcolati sommando i costi di esercizio relativi alle emissioni di NOx, NMHC e particolato nell’intero arco di vita; b) i costi costi di esercizio, relativi a ogni sostanza inquinante per l’intero arco di vita, sono calcolati moltiplicando ilchilometraggio relativo all’intero arco di vita indicato alla tabella 3 dell’allegato 1 (se necessario tenendo conto del chilometraggio già effettuato), per le emissioni in grammi per chilometro e per il rispettivo costo per grammo di cui alla tabella 2 dell’allegato 1. Da notare che il campo di applicazione del Decreto include tutti i veicoli a motore, ivi compresi, dunque, i veicoli elettrici, elettrici ibridi e a motore ibrido, come previsto dalla direttiva 2007/46/CE, alla quale il decreto in esame rinvia. Per quel che riguarda la metodologia di calcolo del consumo energetico, delle emissioni di CO2 e delle altre sostanze inquinanti dei veicoli elettrici, si evidenzia che non è stata ancora emanata una specifica normativa comunitaria. Pertanto, per accogliere i rilievi delle Commissioni parlamentari, è stato introdotto, all’art. 5, il comma 4 che demanda ai soggetti obbligati l’indicazione della metodologia di misura da utilizzare ai fini del calcolo dei costi diesercizio dei veicoli elettrici per l’intero arco di vita. Per informazioni utili all’applicazione al Decreto n. 24/2011, per supporti nella comparazione tra veicoli, ecc. è disponibile il sito “Clean Vehicle Portal”, messo a disposizione dalla Commissione Europea per facilitare l’implementazione della Direttiva 2009/33/CE. Testo a cura di: Simone Ricotta
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