Lavoro e democrazia al tempo del Jobs Act
 











Provate a immaginare cosa accadrebbe se nel prossimo disegno di legge proposto e approvato in Parlamento fosse prevista la possibilità da parte dello Stato di revocare la cittadinanza a chiunque senza preavviso, allontanandolo senza motivo dal Paese per una minima e anche lieve mancanza, se fosse affermato il potere di sottoporre a videocontrollo ogni cittadino ed imposta la facoltà per i pubblici poteri di declassare socialmente qualsiasi persona: si tratterebbe dell’affermazione, con un breve tratto di pena, di un Leviatano dai poteri talmente assoluti da far impallidire anche quello delineato nell’omonimo trattato di Thomas Hobbes.
Lo scenario successivo sarebbe facilmente predicibile: con ogni probabilità, la pur affievolita coscienza democratica odierna porterebbe ad una protesta popolare all’insegna della strenua difesa delle libertà democratiche. Questo poiché, nella moderna coscienza individuale e collettiva, il senso più profondo dellaparola “democrazia” viene inteso nell’ottica dei rapporti tra poteri pubblici e cittadini, tra “chi governa” e “chi è governato”; al contrario diversa appare, oggi, la coscienza dei rapporti sociali tra cittadini, dei rapporti inter privatos, che sembrerebbero essere dominati dalle “universali e naturali leggi del mercato”, che conducono a valutazioni e reazioni radicalmente diverse. Errore, questo, non solo di prospettiva ma, come vedremo, anche e soprattutto assiologico.
Poniamo lo sguardo, per quanto ci occupa, al mondo del lavoro, ed indossiamo subito gli occhiali del Costituente, che nel mirabile ed unico – nel suo genere – art. 1 ha stabilito un’equazione tanto semplice quanto rivoluzionaria: “L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro”. Per comprendere il senso dell’equazione democrazia/lavoro, è il caso di dare la parola a Luigino Bruni, che nello splendido saggio “Fondati sul Lavoro” (Milano, Vita e Pensiero, 2014, pp. 25-26) così scrive:
“Nel far questo [ipadri costituenti ndr] hanno creato la piu’ bella equazione della nostra storia repubblicana, quella tra democrazia e lavoro, per dirci che la Repubblica è democratica perché fondata sul lavoro. Infatti, le comunità umane che non si fondano sul lavoro non possono che fondarsi su rendite e privilegi e quindi non sono democratiche. Il lavoro, quando vissuto nella libertà, è una delle espressioni piu’ alte di amore nella sfera sociale di cui gli esseri umani possono essere capaci; per questa ragione al lavoro non occorrono aggettivi che lo rendano degno e buono; lo è da subito…….lavorare non è l’esperienza del servo e dello schiavo, ma del cittadino libero. Una tesi che ci chiama a una profonda riflessione quando constatiamo che il capitalismo attuale sta creando nuove forme di schiavitù e servitù nei livelli piu’ alti e piu’ bassi del mondo del lavoro”...
Il lavoro è democrazia perché si incunea nel cuore della società, imponendosi quale principale mezzo di affrancamento dell’uomodalla necessità e dal bisogno e al contempo essendo manifestazione di quella libertà che “esiste in quanto si esercita, in quanto si affronta con le esigenze via via più complesse che la vita presenta”[1].
Affermazioni, queste, concretamente ribadite anche a livello sovranazionale dalla Carta dei diritti Fondamentali dell’Unione europea (avente piena efficacia giuridica in quanto recepita nel Trattato di Lisbona), che nell’imporre solennemente in apertura l’inviolabilità della dignità umana (art. 1), statuisce il divieto del lavoro in condizioni di schiavitù (art. 5), il diritto dei lavoratori all’informazione e alla consultazione nell’ambito dell’impresa (art. 27), il diritto alla contrattazione collettiva e allo sciopero (art. 28), il diritto alla tutela “contro ogni licenziamento ingiustificato” (art. 30) e il diritto “a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose” (art. 31).
Il nesso inscindibile democrazia/lavoro, del resto, è patrimonio acquisito dell’ordinamentogiuridico italiano da oltre quarant’anni, allorché con lo Statuto dei Lavoratori (la legge n. 300 del 20 maggio 1970) dal feudale obbligo di fedeltà ed ubbidienza del lavoratore al proprio padrone prescritto di fatto dagli artt. 2104, 2105 e 2106 c.c. si è passati al dovere di mutuo, reciproco e paritario rispetto dell’art. 7 dello Statuto (con precisi limiti all’esercizio del potere disciplinare) e dell’art. 18 (con stringenti vincoli al potere del datore di lavoro di porre fine al rapporto licenziando, attraverso l’obbligo di reintegra), dalla possibilità di dequalificare in ogni momento il lavoratore adibendolo anche a mansioni produttive inferiori[2] si è arrivati alla irriducibilità del patrimonio professionale del lavoratore affermato dall’art. 13, dalla libertà totale di vigilanza sul lavoratore con apparecchi audiovisivi si è giunti a stringenti limiti nell’utilizzo della videosorveglianza così come prescritto dall’art. 4 dello Statuto.
E potremmo ancora andare avantinell’enumerare le molteplici garanzie apprestate da questa autentica “dichiarazione dei diritti dei lavoratori” che ha portato la democrazia e i suoi valori nei luoghi di lavoro, affermandone la cogenza anche nel mondo dell’impresa e stabilendo i fondamenti di una nuova “democrazia economica”. E’ solo il caso di accennare al fatto che qualche visionario, in concreto, aveva già cercato di precorrere i tempi negli anni ‘50 mercè una rivoluzionaria concezione dei rapporti economici e produttivi, affermando l’umanizzazione del lavoro quale pilastro – non unico – per una compiuta democrazia, anche economica: Adriano Olivetti nel suo famoso e rimpianto progetto di “impresa responsabile”[3].
Torniamo per un momento all’immagine iniziale del Leviatano e confrontiamola con ciò che è scritto nelle pagine della legge delega n. 183 del 2014 e dello “Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione dellalegge 10 dicembre 2014, n. 183”.
Emerge, prima facie, una quasi totale sovrapponibilità dei profili; l’affermazione di una “occhiuta” sfiducia verso il lavoratore, nei cui confronti il legislatore sostiene la necessità di addivenire alla “revisione della disciplina dei controlli a distanza” (art. 1 comma 7 lett.f), la definizione di un modello di “lavoratore pedina” le cui mansioni possono essere unilateralmente modificate dal datore di lavoro, anche a livelli di professionalità inferiore, sulla base delle mere esigenze dell’organizzazione produttiva e, infine, il vero e proprio “diritto di licenziare” da parte del datore di lavoro, che nell’ambito del procedimento disciplinare si configura quasi a guisa di uno ius vitae ac necis (diritto di vita o di morte): questi i punti cardine dell’ultima “riforma del lavoro” che, riguardati in controluce nonostante alcune “formali” cautele ed apparenti “garanzie”[4], rivelano qualcosa di più profondo ed inquietante.
Ciò che solo alcunigiorni fa abbiamo definito “il ritorno del padrone” oggi ci appare, da una differente prospettiva, quale espressione di un’eclissi del modello democratico nell’ambito economico-produttivo, sostituito da un ritorno – o “reazione metternichiana” – di un modello autocratico e verticistico, connotato da un lato dall’irresponsabilità e dall’immunità dell’organizzazione di impresa garantita dallo stesso ordinamento giuridico e, dall’altro, dall’introduzione di elementi talmente destabilizzanti da ingenerare, nei rapporti lavorativi, il germe della sfiducia, della paura, del timore, dell’obbedienza e del bieco servilismo: con un solo termine, un novello Leviatano aziendale.
Approfondiamone un tratto, forse uno dei più intollerabili oltre a quelli testè citati.
E’ stato a ragione osservato dal prof. Umberto Romagnoli, nel recente incontro sulle modifiche del cd “Jobs Act” all’art. 18 tenutosi a Milano e organizzato dalla Fondazione Malagugini[5], come la disciplina della nuova normativa– definibile secondo lo stesso Romagnoli quale “diritto di licenziamento” per l’imprenditore in ragione delle tenui sanzioni economiche previste – configuri un’inedita sovvenzione pubblica a favore anche di condotte illegittime del datore di lavoro. Infatti, la cosiddetta “grande innovazione” del Jobs Act[6], ovverosia il “voucher” stanziato dallo Stato – attraverso l’Inps – a favore dei lavoratori disoccupati involontari al fine di conseguire una ricollocazione lavorativa attraverso l’intervento di specifiche agenzie per il lavoro, sarebbe finanziato anche allorché lo stato di disoccupazione dipenda da un licenziamento dichiarato illegittimo dall’autorità giudiziaria.
In poche parole, a fronte di una condotta illegittima posta in essere dal datore di lavoro ed accertata da un organo dello Stato (il licenziamento dichiarato illegittimo dall’autorità giudiziaria), farebbe seguito la sovvenzione con risorse dello Stato (il voucher fornito dall’Inps) allo scopo di porre rimedio ad unasituazione (la disoccupazione involontaria), generata proprio da un’impresa privata: in termini economici, potremmo parlare di produzione privata di “esternalità negative” (la disoccupazione involontaria), con rimozione (o tentativo di rimozione) pubblica degli effetti a carico della collettività; il paradigma seguito, da decenni, nella gestione dell’inquinamento ambientale e simbolo del modello di “impresa irresponsabile”.
Siamo tornati, dunque, al tipo classico dell’organizzazione autocratica, caratterizzata da immunità/irresponsabilità[7] verso l’esterno e dalla riduzione/eliminazione dei diritti al proprio interno.
Questa dinamica chiaramente reazionaria e regressiva, peraltro in atto da oltre un decennio, si presenta tuttavia agli occhi dell’opinione pubblica con le sembianze del politically correct e con un linguaggio solo apparentemente “democratico”, che blandisce l’uditorio collettivo parlando in modo suadente di “tutele crescenti”, di “codice del lavoro”, di“flessicurezza”.
In particolare molto astuta appare, su un piano politico-ideologico, l’idea di realizzare nei prossimi mesi, quale tangibile simbolo della “epocale” riforma del lavoro in atto, un “testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro”[8], ovverosia il cosiddetto “codice del lavoro”. Il legislatore, dunque, decide di passare dallo “Statuto dei lavoratori” al “Codice del Lavoro”: per usare una felice espressione di un autorevole studioso, dallo status al contractus[9], da uno statuto soggettivo asseritamente privilegiato al contratto, regno del cittadino libero.
L’ideologia (o forse sarebbe meglio parlare di propaganda) del “Codice del Lavoro” ha alla sua base, pertanto, l’idea dello scardinamento dei vecchi statuti lavorativi privilegiati e la realizzazione della totale e assoluta libertà contrattuale, che si sostanzierebbe nella “libertà di scelta” da parte dello stesso lavoratore[10].
Ma quale libertà di scelta èdata al lavoratore nell’alternativa tra il destino di una disoccupazione priva di una vera protezione sociale (in assenza di meccanismi di reddito minimo garantito ed essendo gli unici in Europa insieme a Grecia, Spagna e Portogallo[11]) e un “lavoro povero” non più solo di salario, ma ora anche di diritti?
Domanda retorica che svela, drammaticamente, la mistificazione ivi sottesa.
Dunque non ci resta che piangere, per riprendere il titolo di un noto film di Benigni e Troisi? Non è detto.
Dopo un lungo sonno della ragione e della coscienza, siamo forse al risveglio che preannuncia un nuovo giorno in cui, finalmente, potrà essere riaffermata la centralità della persona, la dignità dei lavoratori, la vocazione sociale del lavoro ed “il suo essere cemento della società, legame di reciprocità che unisce tra di loro i diversi, che ci avvicina gli uni agli altri in rapporti di mutuo vantaggio e di amicizia civile”[12].
Un rinnovato umanesimo anche del lavoro che, nel riaffermareil valore della democrazia, sembrerebbe rinascere proprio dalla storica culla della democrazia.Domenico Tambasco,micromega
NOTE
[1] G. De Ruggiero, Storia del liberalismo europeo, Roma, Laterza, 1943, p. 376 (ed. 1984).
[2] Così, infatti, recitava l’art. 2103 c.c. prima dell’innovazione dettata dall’art. 13 Stat. Lav.: “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto. Tuttavia, se non è convenuto diversamente, l’imprenditore può, in relazione alle esigenze dell’impresa, adibire il prestatore di lavoro ad una mansione diversa, purché essa non importi una diminuzione della retribuzione o un mutamento sostanziale nella posizione di lui…”
[3] Luciano Gallino, L’impresa responsabile – Un’intervista su Adriano Olivetti, Torino, Einaudi, 2014.
[4] Con riguardo alla norma della legge delega relativa alla videosorveglianza (art. 1 comma 7 lett. f) – ed in attesa della sua attuazione attraverso decreto governativo – ciò che colpisce, rispetto allalettera della norma (che è stata cambiata all’ultimo facendo riferimento agli “impianti e strumenti di lavoro”) è la “linea di tendenza”; allo stesso modo si deve far riferimento al criterio direttivo indicato in materia di demansionamento, in cui formalmente si cerca di limitare lo stesso alle sole esigenze riorganizzative aziendali, lasciando tuttavia ampio margine alla contrattazione anche aziendale per l’individuazione di nuove ipotesi di demansionamento legittimo (art. 1 comma 7 lett. d). Analogamente all’art. 8 del D.L. 138/2011 (la famosa norma che ha devoluto alla contrattazione aziendale il potere di derogare a quasi ogni principio di diritto del lavoro e rimasta ad oggi totalmente inapplicata), è piu’ il principio affermato che l’efficacia concreta a rilevare in questi due casi.
[5] Incontro dal titolo “I diritti nel rapporto di lavoro senza la forza deterrente dell’art. 18:ora provaci tu a tutelarli”, tenutosi a Milano il 22 gennaio 2015, presso la Sala delle Conferenzedi Palazzo Reale.
[6] Si fa riferimento all’art. 11, intitolato “contratto di ricollocazione”, dello schema di decreto legislativo inerente il contratto a tutele crescenti, presentato il 24.12.2014 e in attesa di definitiva approvazione da parte del Governo.
[7] Nell’ottica dell’immunità/irresponsabilità verso i terzi si colloca anche la disciplina del cd concordato preventivo con riserva o “in bianco”, introdotta con il cd D.L. sviluppo nel 2012 dal precedente governo Monti, e con cui si è concessa la possibilità per qualsiasi imprenditore in difficoltà economica di presentare presso il competente Tribunale una domanda di concordato, con riserva di presentare la proposta, il piano di rientro e la documentazione entro un successivo termine ampio di 120 giorni, prorogabile di altri 60 giorni, con l’effetto tuttavia di bloccare e congelare tutti i crediti in attesa della presentazione del piano: un vero e proprio “scudo”, che blocca qualsiasi procedura di recupero dei crediti e cheha impedito e impedisce tutt’oggi anche a molti lavoratori di recuperare sollecitamente i propri crediti retributivi nei casi di insolvenza del datore di lavoro.
[8] Art. 1 comma 7 L. 183/2014.
[9] Lorenzo Gaeta, La dialettica stabilità-precarietà, in Diritto del Lavoro in trasformazione, Bologna, Il Mulino, 2014, p. 145 e ss.
[10] Di “libertà di scelta dei loro imprenditori” da parte dei lavoratori parla P. Ichino in “Inchiesta sul lavoro”, Milano, Mondadori, 2011, p. 184.
[11] Si rimanda all’illuminante saggio di G. Perazzoli, Contro la miseria, Roma-Bari, Laterza, 2014; si veda anche il saggio Le politiche del Lavoro di S. Porcari, in Il Mercato del Lavoro, a cura di C. Dell’Aringa e C. Lucifora, Roma, Carocci, 2009, p. 252, in cui così viene descritta la situazione dei paesi appartenenti alla cd “area mediterranea”: “Tra i caratteri che accomunano i sistemi all’interno di questo raggruppamento, di particolare rilevanza appare l’assenza di una rete di protezione minimadi base, non di categoria, erogata e gestita a livello di governo centrale. Solo recentemente si è cercato di ovviare a questa anomalia, in alcuni paesi in questione, con l’introduzione di schemi di reddito minimo garantito. In generale in tutti i paesi di quest’area il comparto assistenziale appare poco sviluppato…..”.
[12] L. Bruni, Fondati sul lavoro, cit., p. 156.









   
 



 
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